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In data 26 luglio è entrato in vigore il decreto legislativo 141/2016 (che corregge il Dlgs 102/2014) con cui si stabilisce il quadro di misure utili alla promozione e miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi a livello nazionale.

Cosa cambia per i condomìni?
Ogni condominio dovrà verificare se sia o meno soggetto all’obbligo di introduzione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. La dotazione di tali sistemi non prevede però obbligatorietà qualora gli stessi non determino una reale efficienza energetica e quindi conseguente risparmio. Per perseguire il contenimento la norma mira a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare in condomini riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici. Ciò andrebbe poi a tradursi nella possibilità di ripartizione delle spese per singolo proprietario in base ai consumi effettivi.

I nuovi scenari
Nei condomìni in cui gli impianti sono a diramazione orizzontale diventa obbligatoria l’installazione da parte del proprietario – entro la data del 31 dicembre 2016 -, di “sotto-contatori” in ingresso per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda della propria unità immobiliare. Ma solamente se tale operazione risulta tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi (si può valutare con la metodologia indicata nella norma UNI EN 15459) e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Laddove non ci si possa avvalere di “sotto-contatori”, a seguito dell’impossibilità tecnica della loro installazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali – certificata da apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitata – il proprietario dovrà ricorrere all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore di ogni radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare, salvo che l’installazione di tali non figuri inefficiente in termini di costi etc. In questo caso gli impianti rientrano nella tipologia a colonna verticale.

E le spese del condominio?
Un altro aspetto significativo del decreto legislativo 141/2016 riguarda la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda sanitaria per il fabbisogno domestico – se prodotta in modo centralizzato -. L’importo complessivo di queste spese, fatturato perciò all’intero condominio, deve essere suddiviso tra i singoli proprietari in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Nel caso questa modalità di suddivisione non sia attuabile e siano comprovate – da un’apposita relazione tecnica – differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari del condominio superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra i proprietari attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti – 30 per cento – possono essere ripartiti – a titolo esemplificativo e non esaustivo – secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.