Due classi energetiche in più, bastano pompa di calore o cappotto. Per la coibentazione doc l’obbligo di criteri ambientali minimi può creare problemi.
La norma che alla fine ha disposto la mega detrazione del 110% per la riqualificazione energetica e antisismica contiene una serie di limiti e prescrizioni tra le quali una che ha allarmato un po’ chi non è addentro alle questioni termotecniche.
Per beneficiare del bonus occorre infatti che gli interventi, anche realizzati con l’installazione di impianti fotovoltaici o di sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti fotovoltaici, vedano il passaggio dell’edificio (quindi condomìni o edifici con proprietà unica) ad almeno due classi energetiche superiori.
Va ricordato che le classi energetiche oggi vigenti sono dieci e vanno dalla G alla A4. Ques’ultima, la più performante, ha un consumo Epgl,nren inferiore o uguale a 0,40 kWh/mq/anno. Consumi irrisori. Ma sono pochissime le case così.
E’ un reale problema?
In realtà, proprio perché la stragrande maggioranza degli edifici è in classe G, F ed E, non sarà così complicato soddisfare il requisito. Il vincolo delle due classi energetiche di miglioramento, spiega l’ingegnere termotecnico Luca Rollino «È facilmente superabile con interventi come quelli che il Governo ha definito “trainanti”, ovvero coibentazione “spinta” dell’involucro edilizio tramite cappotto termico o installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale (ed eventualmente estiva)».
Il miglioramento di 2 classi energetiche richiede una riduzione del fabbisogno di energia primaria, e questo si può raggiungere agevolmente operando in modo integrale sul sistema edificio-impianto, riducendo le dispersioni di involucro (tramite il “cappotto”) e passando ai sistemi di generazione energetica caratterizzati da una maggior efficienza e nessuna emissione di anidride carbonica in sito «e qui entrano in gioco le pompe di calore, alimentate ad energia elettrica, magari prodotta tramite pannelli fotovoltaici» spiega Rollino. Nel caso (raro) si fosse poi già nella classe A3 o A4 sarà sufficiente attestarlo con un’Ape da parte di un tecnico abilitato.
Ci sono altri ostacoli?
Un ostacolo, semmai, va ricercato nell’obbligo di applicare i Cam (Criteri ambientali minimi) nell’intervento per il “cappotto termico”, probabilmente il più diffuso, contenuti nel Dm ambiente dell’11 ottobre 2017, previsto nell’ambito dei lavori pubblici. I Cam stabiliscono l’uso di prodotti ecocompatibili, costosi e di non facile reperibilità, nell’esecuzione degli interventi. «Inoltre – aggiunge Rollino – tutto questo deve essere rapportato all’entrata in vigore del Dm del 25 gennaio 2019 , che prevede l’adozione di specifici sistemi dotati di certificazione di reazione al fuoco in caso di interventi su più del 50% delle facciate di edifici con altezza antincendio superiore ai 24 metri, circa 8 piani».
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