Anche per ottenere le detrazioni del 110% sui tre nuovi interventi «trainanti» – cappotto termico , caldaia a condensazione o pompa di calore – , le persone fisiche e gli amministratori di condominio dovranno effettuare il pagamento dei lavori mediante il cosiddetto bonifico «parlante». I limiti massimi di spesa detraibile di 30mila o 60mila euro, indicati nella norma, poi, sono riferiti all’unità principale e alle sue pertinenze unitariamente considerate.
PAGAMENTO DELLE SPESE AL 110%
Per ottenere le detrazioni del 110% sui tre nuovi interventi «trainanti» (si vedano le pagine seguenti), le persone fisiche e gli amministratori di condominio dovranno effettuare il pagamento dei lavori mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (ad esempio , «super bonus ai sensi dell’articolo 119 , del Decreto Legge 19 Maggio 2020 , n. 34»), il codice fiscale del beneficiario della detrazione (per il condominio, il suo codice fiscale e quello dell’amministratore o di altro condòmino che effettua il pagamento) e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Si tratta del bonifico «parlante» , che comporta , all’atto dell’accredito dei fondi al fornitore , la trattenuta della ritenuta d’acconto dell’8% ; considerando che la modulistica delle banche e delle poste , attualmente , non è stata adeguata con la nuova suddetta causale , si ritiene possibile indicare i riferimenti normativi della detrazione per l’Ecobonus (per esempio , articolo 1, commi da 344 a 347 della Legge 296/2006 o articolo 14 del DL 63/2013), in quanto questi tre interventi fanno parte di questa agevolazione (si vedano per analogia , tra le altre , la circolare delle Entrate 2/E/2020 e la risposta 185/E/2020 , per il bonus facciate) . Questa regola vale anche per il 110% sugli altri interventi dell’Ecobonus , cioè quelli trainati dai tre nuovi .
Invece , per il superbonus al 110% sul sisma bonus e sul fotovoltaico (e sistemi di accumulo) , in assenza del nuovo riferimento normativo del decreto Rilancio nei moduli dei bonifici, si ritiene possibile indicare rispettivamente l’articolo 16-bis , comma 1 , lettera h) o i) del TUIR . Per le colonnine, invece, l’articolo 9 del DM del Mise del 20 Marzo 2019 ha previsto che il pagamento debba avvenire con bonifico bancario o postale , ovvero con altri sistemi di pagamento tracciabili , senza dover specificare le suddette tre informazioni e senza l’applicazione della ritenuta da parte della banca o della posta .
LIMITI DI SPESA
I limiti di spesa dei tre nuovi interventi «trainanti» sono di 30mila o 60mila euro , moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio , rispettivamente per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici o per l’isolamento termico ovvero di 30mila euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di edifici unifamiliari .
Anche se la norma prevede un limite autonomo per ogni singola unità , come le pertinenze (garage o cantine) , le Entrate hanno sempre sostenuto che il limite massimo della spesa detraibile sia riferito all’unità principale e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se «autonomamente accatastate» .