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I LAVORI LEGATI AL RISPARMIO ENERGETICO POSSONO ESSERE TRAINTI AL 110%
Il DL 34/2020 innalzando, a certe condizioni, la detrazione «Ecobonus» e «Sismabonus» al 110% «dimentica» le agevolazioni relative al recupero del patrimonio edilizio che restano al 50%, ma estende anche a questi interventi la possibilità di cessione del credito d’imposta e di sconto in fattura della parte di spesa agevolabile .
In base all’Articolo 16, Comma 1, del DL 4 giugno 2013, n. 63, infatti, per le spese documentate e sostenute fino al 31 dicembre 2020 , relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR , per i soggetti IRPEF residenti o meno nel territorio dello Stato , spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento .
La detrazione è riconosciuta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare .
Le spese che quindi non rientreranno nella super agevolazione del 110% ma che continueranno a beneficiare della detrazione del 50% (con la possibilità, però, di cessione del credito d’imposta e di sconto in fattura) riguardano gli interventi :
elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia) effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale , anche rurali , e sulle loro pertinenze e quindi , quelli di manutenzione straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione edilizia (rientrano anche quelli di manutenzione ordinaria solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale, lettera d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001);
necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’Articolo 3, Comma 3, della Legge n. 104/1992;
relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
relativi alla bonifica dall’amianto e all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
L’Articolo 119 del DL 19 maggio 2020, n. 34 invece innalza al 110% la percentuale di detrazione per gli interventi di cui alla lettera h) dell’articolo 16-bis del TUIR: quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (impianti fotovoltaici).
Nella stessa misura la detrazione, a certe condizioni, è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto dell’agevolazione.
L’innalzamento della percentuale di detrazione al 110% è però subordinato all’effettuazione dell’intervento congiuntamente ad uno dei «lavori trainanti » previsti dal Comma 1 dello stesso Articolo 119 .