PREMIATO L’INTERVENTO SINORA AL 50- 65% SE ABBINATO AD UNO DI QUELLI TRAINANTI AL 110%
Il nuovo super bonus del 110% per le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 alla fine del 2021 (per le persone fisiche e gli amministratori di condominio con il bonifico «parlante»), si applica anche a tutti i consueti interventi sul risparmio energetico «qualificato», a patto che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei tre interventi «trainanti», cioè l’isolamento termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (su «edifici unifamiliari» o su «parti comuni degli edifici»).
La norma non precisa da quando si applicherà questa nuova percentuale del 110% agli interventi dell’Ecobonus, ma la relazione al decreto ha chiarito che riguarderà solo le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
Il Decreto Rilancio prevede che si applichino gli stessi «limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente».
Considerando che molte delle originarie norme agevolate dell’Ecobonus non prevedono «limiti di spesa» massimi, ma «detrazioni» massime, è necessario effettuare appositi calcoli per trovare i nuovi limiti di spesa e di detrazione al 110% .
Ad esempio, se per l’installazione delle finestre comprensive di infissi, con requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, indicati nell’allegato B del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 Marzo 2008, la norma originaria prevede una detrazione IRPEF e IRES massima di 60mila euro, parametrata a una percentuale di detrazione del 50%, il limite di spesa massima è di 120mila euro.
Applicando le condizioni introdotte dal Decreto Rilancio, pertanto, il 110% potrà essere moltiplicato su una spesa massima di 120mila euro.
Così facendo, la detrazione massima per le finestre sarà di 132.000 euro (120.000 x 110%).