PREVISTO UN MASSIMALE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI LAVORO
La detrazione IRPEF e IRES sul risparmio energetico «qualificato» si applica, con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo, nella misura del 110%, per le spese relative alle seguenti tre categorie di interventi (cosiddetti «trainanti»): due relative alla «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti» e una relativa all’isolamento termico.
ISOLAMENTO TERMICO
Potranno beneficiare del super bonus del 110% gli interventi di isolamento termico (con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi del DM Ambiente 11 Ottobre 2017) delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti, anche sulla superficie intera delle pareti) e orizzontali (pavimenti, coperture, solai o falde, si veda la FAQ Enea 6.B), che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (spesa massima di 60mila euro, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).
SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI
Potranno beneficiare del super bonus del 110%, pertanto, gli interventi sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» (anche non condominiali, come ad esempio le parti comuni di più unità immobiliari di un unico proprietario, come chiarito dalle circolari 11 maggio 1998 numero 121, paragrafo 2.6 e 27 aprile 2018, 7/E, pagine 221 e seguenti, risposte 22 luglio 2019, numero 293 e 31 ottobre 2018, numero 56, risoluzioni 12 luglio 2007, 167/E, 3 agosto 2007, 206/E), con una spesa massima di 30mila euro, relativi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti:
CON IMPIANTI DI MICROGENERAZIONE OPPURE
con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni, solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, prevista dal regolamento delegato della Commissione UE del 18 Febbraio 2013, numero 811/2013), ivi inclusi gli impianti ibridi (cioè costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione) o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (agevolata al 110%).
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sono agevolate al 110% anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
LIMITI DI SPESA
I limiti di spesa dei tre nuovi interventi «trainanti» sono di 30mila euro o 60mila euro, moltiplicati «per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio», rispettivamente per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici o per l’isolamento termico ovvero di 30mila euro per la sostituzione degli impianti di edifici unifamiliari.
La novità di un emendamento in via di approvazione è la riduzione dei massimali, che secondo alcune ipotesi potrebbe riguardare il cappotto termico dell’edificio ed essere differenziata tra condomìni con più unità abitative dove il massimale di spesa passerebbe dagli attuali 60mila euro a 40mila per ogni abitazione e condomìni con meno soggetti il cui massimale si fermerebbe a 50mila euro.
A dire il vero l’ Agenzia delle Entrate hanno spesso sostenuto che il limite massimo della spesa sia riferito all’unità principale e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se «autonomamente accatastate» (risoluzioni 124/E/2007, 167/E/2007 e 181/E/2008; risposta 293/2019).
Questa interpretazione sta mutando, come indicato nella risposta 175/2020 per le misure antisismiche e nella circolare n. 13/E/2019 per le detrazioni del 70% o 75% per gli interventi sull’involucro di parti comuni dei condomini.