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CONIUGI O FAMILIARI OGNUNO DECIDE IN AUTONOMIA

IL CONDOMINO PUO’ CEDERE LA QUOTA CALCOLATA SULLA BASE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE

Vi sono alcuni elementi in comune ma anche alcune differenze tra cessione del credito e sconto in fattura , le due opzioni presenti nel modello di comunicazione diffuso dall’ Agenzia delle Entrate col provvedimento dell’8 agosto e utilizzabili sia per lavori alle singole unità immobiliari che per lavori condominiali .
In entrambi i casi si può anticipare il beneficio ricorrendo agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) , che nel caso di superbonus non possono essere più di due e richiedono l’asseverazione tecnica ma non il visto .
Ogni SAL è autonomo e può seguire la sua strada ai fini del recupero del bonus .
Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori (per esempio coniugi o parenti) , ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le altre opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri .
Nella circolare 24/E l’Agenzia delle Entrate ha affermato che per interventi sulle parti comuni degli edifici , non è necessario (ma , si ritiene , neppure vietato) che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante .
Il singolo condòmino può cedere l’intera detrazione calcolandola o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, sempre per la quota a lui imputabile .
Per l’Agenzia delle Entrate «alcuni condòmini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione , mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito».
Se ciò è semplice per la cessione del credito (il condòmino cede a chi vuole la quota di bonus) , le cose si complicano per lo “sconto”, dove la fattura è una ed è intestata al condominio , per cui al momento del pagamento da parte dell’amministratore tutto deve essere già deciso .
Se il pagamento è integrale, l’opzione “sconto” tramonta .
L’opportunità di utilizzare nel modello F24 il credito , peraltro senza molti dei limiti normalmente imposti , a seguito della conversione è prevista solo per i fornitori che praticano lo “sconto” e per i cessionari del credito , “sulla base delle rate di detrazione non fruite dal beneficiario originario”.
Questo percorso , quind i, è precluso per il beneficiario originario , che può solo detrarre in dichiarazione .
Fornitori e cessionari devono però confermare l’opzione , attendere il 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e , in ogni caso , il 1° Gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese .
Oppure cedere a loro volta il credito.