CONTROLLI SU REQUISITI TECNICI E CONGRUITA’
L’Articolo 119, Comma 13, del Decreto Rilancio richiede una asseverazione specifica da parte di tecnici competenti in materia, se si vuole fruire dello sconto in fattura da parte del fornitore o della cessione del credito fiscale legato alle detrazioni.
Nel caso degli interventi volti alla riduzione dei consumi di energia, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dall’Articolo 14 del DL 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In sostanza, il DL 34/2020 aggiunge una ulteriore asseverazione conclusiva.
Una prima asseverazione è infatti richiesta dall’Articolo 8 del DLGS 192/05: in questo caso è il direttore dei lavori che è chiamato in causa per chiudere le attività di riqualificazione energetica, asseverando, con la dichiarazione di fine lavori:
la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica presentata in fase progettuale come previsto da Legge 10/91;
l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato.
Si tratta di una asseverazione con cui si attesta il rispetto della legislazione in campo energetico, e si garantisce la conformità di quanto realizzato a quanto progettato e autorizzato.
La dichiarazione di fine lavori, che garantisce la chiusura delle operazioni e quindi il diritto a bonus e incentivi, è inefficace se l’asseverazione non viene fatta.
LA NUOVA ASSEVERAZIONE
La seconda asseverazione, introdotta dal Decreto Rilancio, è invece fatta da un “tecnico abilitato”, figura professionale descritta all’interno del DPR 75/2013, e introdotta per descrivere chi può redigere Attestati di Prestazione Energetica.
Dovrà essere chiarito se effettivamente si è pensato a questi professionisti.
La definizione di questi requisiti sarà affidata a decreti ministeriali, in attesa dei quali continuano ad applicarsi i DM del 19 Febbraio 2007 e dell’11 Marzo 2008.
Mancando dei massimali di costo per singolo intervento (previsti da DL 63/2013), la congruità dei prezzi può essere dimostrata solo rifendosi a prezziari specifici validi a livello territoriale o nazionale.
LAVORI ANTISISMICI
In caso di interventi di riqualificazione sismica il processo è più semplice: il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore attestano l’efficacia dell’intervento, ciascuno per le proprie competenze e in coerenza con quanto previsto da DM del 28 febbraio 2017.
Anche in questo caso, in assenza di riferimenti chiari, l’uso di prezziari regionali o nazionali pare necessario e sufficiente per garantire la congruità delle spese sostenute.