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Convocare o non convocare l’assemblea di condominio?
Il dilemma, ogni giorno sempre più vivo dopo la ripresa delle attività professionali, impone all’amministratore di fare scelte oculate, basate sull’esperienza professionale e, prima di tutto, sulla conoscenza delle peculiarità di ogni condominio.
E soprattutto bisogna decidere in quale modalità sia più opportuno celebrare l’assemblea.
I due poli sono costituiti dall’assemblea frontale, cioè quella tradizionale, e da quella totalmente virtuale, cioè online, senza spostamento fisico di persone e realizzata esclusivamente mediante sistemi di videoconferenza.
Dietro alla prima forma, tornata possibile in forza dell’articolo 1, comma 10, del Dl 33/2020( che ha autorizzato le “riunioni”), ed espressamente contemplata nelle FAQ del Governo sulla “Fase 2”, si celano per l’amministratore insidie inedite.
Responsabilità di carattere non solo amministrativo ma pure penale rischiano infatti di colpire chi non abbia garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, oltre agli altri presidi di sicurezza anti-contagio.
Può essere allora prudente per gli amministratori valutare le offerte di soggetti professionali che, ovviamente dietro corrispettivo che sarà a carico del condominio, mettono a disposizione ampie sale e assunzione delle misure di sicurezza, quali la preventiva sanificazione, il distanziamento delle postazioni e il controllo degli accessi.
Si rafforza la spinta verso un’assemblea totalmente virtuale, sconosciuta al Codice civile, nei riguardi del quale è stata pur autorevolmente ipotizzata una possibile compatibilità che, tuttavia, non mette al riparo da contestazioni giudiziali d’invalidità, anzitutto per la mancanza di un luogo di convocazione.
In attesa che il legislatore, anche a seguito delle reiterate richieste delle associazioni degli amministratori, sdogani il consesso interamente virtuale anche in condominio fa capolino nella prassi l’ipotesi di un’assemblea spuria, che mutui geni dall’una e dall’altra tipologia originarie.
Si tratta dell’assemblea battezzata come ibrida: è convocata nello studio dell’amministratore dove tuttavia, su invito di quest’ultimo, presenzia solo il soggetto destinato a essere designato segretario e, al più, anche il candidato presidente.
Tutti gli altri condòmini partecipano, invece, in videoconferenza, con l’impiego del sistema di comunicazione bidirezionale indicato nell’avviso di convocazione, ovvero a mezzo delega. È perfino possibile ipotizzare, se il regolamento non lo vieti, che alla presidenza sia chiamato un collaboratore dell’amministratore e che quest’ultimo funga da segretario.
Sussiste così un luogo fisico (lo studio dell’amministratore), che coincide con quello dove viene istituito il collegamento audio-video con i condòmini, e così pure si genera un verbale cartaceo, scritto e sottoscritto con la validità probatoria riconosciutagli dalla giurisprudenza.