LE PROSPETTIVE
CESSIONE CREDITI NUOVO MERCATO DA DEFINIRE
MOLTI I SOGGETTI INTERESSATI ALL’ ACQUISTO OLTRE ALLE BACHE MA REGOLE ANCORA DA CHIARIRE
Oltre ai fornitori e alle banche , i crediti d’imposta edili possono essere ceduti , con le nuove regole del Decreto Rilancio , anche ad «altri soggetti» .
Ma se verranno confermate le indicazioni date in passato dall’Agenzia delle Entrate per gli «altri soggetti privati» (possibili cessionari delle vecchie cessioni dei crediti) , questi potranno essere solo quelli «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione» .
Per le cessioni dei crediti previste dal DL 63/2013 , tra i cessionari , oltre ai fornitori e, per gli incapienti , alle banche, vi sono anche gli «altri soggetti privati» , ma la circolare 18 Maggio 2018, n. 11/E, al paragrafo 3 , ha imposto che questi siano «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione» (limitazione non applicabile agli incapienti, risposta delle Entrate del 23 luglio 2019, n. 298) .
Tra gli «altri soggetti privati» , cessionari di questi crediti, possono rientrare: un altro titolare delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi (ad esempio , un altro condòmino per lavori sulle parti comuni condominiali) ;
una società (non banche) dello stesso gruppo societario del fornitore ;
il consorzio o la rete ovvero altri consorziati o retisti (anche se non hanno eseguito i lavori, ma non banche) , se i lavori sono effettuati «da un’impresa appartenente» al consorzio o alla rete di imprese;
l’impresa che partecipa a un’associazione temporanea di impresa (ATI) , in cui vi sia un’altra impresa che esegue i lavori agevolati;
Ancora , un subappaltatore del fornitore principale o chi ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera ;
le agenzie di somministrazione di lavoro , che forniscono personale alle imprese che eseguono i lavori agevolati;
la propria ditta individuale , anche se subappaltatrice dei lavori o la propria Srl (non fornitrice dei lavori) dove si è socio e amministratore.
Il Dcreto Rilancio , sia per le cessioni dei crediti, che per quelle effettuate dai fornitori dopo aver scontato la fattura (cioè per le cessioni successive allo «sconto in fattura») , prevede che i cessionari siano genericamente «altri soggetti» (persone fisiche, anche soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata, come società ed enti) , compresi gli «istituti di credito e altri intermediari finanziari» .
Dovrà essere chiarito dall’Agenzia delle Entrate se per «altri soggetti» si debba applicare o meno la stessa definizione data della circolare 18 Maggio 2018, n. 11/E, al paragrafo 3, per gli «altri soggetti privati» delle cessioni dei crediti, previste dal Dl 63/2013 .
Tra gli «altri soggetti» che potrebbero essere interessati all’acquisto dei crediti fiscali vi potrebbero essere , ad esempio , i commercialisti , i consulenti del lavoro o i CAF , i quali poi potrebbero ricederli ai propri clienti , previa verifica e/o modifica delle norme di incompatibilità professionale .
Si tratta , infatti, di un’attività di commercio di crediti fiscali che , se si volesse veramente incentivare (per risolvere la problematica dei contribuenti incapienti), potrebbe anche diventare tipica di questi intermediari fiscali , considerando che questi professionisti sono già quelli che devono apporre il visto di conformità sulle comunicazioni delle opzioni .
Nella nuova modalità di cessione del credito d’imposta , introdotta dal Decreto Rilancio , non dovrebbe applicarsi la regola prevista dalla circolare 18 Maggio 2018, 11/E , per le cessioni dei crediti previste dall’articolo 14 , DL 63/2013 , la quale prevede la facoltà di effettuare «una sola eventuale cessione successiva a quella originaria» .