Via libera agli interventi di eco-bonus per le seconde case al mare e in montagna , ma per ora a condizione che l’edificio non sia qualificabile come unifamiliare (su questo condizione si attende una modifica in sede di conversione del Decreto Legge 34/2020) .
Dal punto di vista soggettivo, le nuove disposizioni previste dall’articolo 119 Dl 34/2020 che possono dare diritto ad usufruire della nuova detrazione di imposta del 110% , si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa , arti e professioni , su unità immobiliari , salvo (per ora)che non si tratti di edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti , costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni , adibiti a edilizia residenziale pubblica (che tra l’altro, secondo un emendamento in approvazione, potrebbero avere un anno in più per pagare i lavori);
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
LA DISTINZIONE
Relativamente alle tipologie di intervento occorre distinguere tra:
interventi per l’efficientamento energetico «trainanti» e conseguenti interventi «trainati»;
interventi per la riduzione del rischio sismico.
Mentre gli interventi di rischio sismico sono agevolati se rispettano i requisiti di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del DL 63/2013, per gli interventi di Ecobonus sono richieste ulteriori condizioni previste dall’articolo 119 del DL Rilancio .
Per le persone fisiche , infatti , la nuova disposizione pone delle limitazioni a seconda che l’unità immobiliare su cui viene effettuato l’intervento sia o meno qualificabile come edificio unifamiliare .
Per edifici unifamiliari dovrebbero intendersi , salvo ulteriori chiarimenti ministeriali , le abitazioni in villa o villino nei quali dimora un unico nucleo familiare , indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo stesso e dalle dimensioni dell’edificio .
Di conseguenza in tutti gli altri casi , quando cioè si è in presenza di edifici formati da due o più unità immobiliari , la condizione che l’intervento di Ecobonus venga effettuato sull’abitazione principale non deve (già ora) essere verificata per ottenere l’agevolazione .
Seguendo questa impostazione per fruire della detrazione del 110% le detrazioni spettano a ogni singolo proprietario/condomino in base alla quota millesimale di proprietà o ai diversi criteri applicabili secondo gli articoli 1123 e seguenti del Codice Civile .
Ma diventa difficile organizzare gli adempimenti senza un amministratore , del resto obbligatorio dai nove condòmini in su .
CONDOMINI MINIMI
Nel caso dei condomìni minimi , composti da un numero non superiore a otto proprietari , che non hanno nominato un amministratore e non posseggono codice fiscale , salvo diverse indicazioni, occorrerà infatti far riferimento a quanto indicato nella circolare 3/E/2016 dell’ Agenzia delle Entrate e quindi:
il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario/postale (con ritenuta d’acconto operata da parte di banche o Posta);
in assenza del codice fiscale del condominio , i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.