fbpx

I risvolti della risoluzione dell’ Agenzia delle e Entrate n. 34
Anche l’IVA va eventualmente non detratta dall’impresa per gli interventi relativi all’Ecobonus e al Sismabonus di abitazioni patrimonio, locate a terzi, potrà essere sommata al costo dei lavori edili per calcolare la percentuale del bonus detraibile dall’IRPEF o dall’IRES .
Con la risoluzione 25 Giugno 2020, n. 34 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, superando le risoluzioni del 303/E/2008 e 340/E/2008 e la risposta 313/2019, che la detrazione per l’Eco-Bonus e per il Sisma-Bonus, cosiddetto «speciale» dell’articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del DL 63/2013 ( per le costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive) spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi come:
«strumentali» per natura (cioè con categoria catastale B, C, D, E o A/10) o per destinazione (cioè utilizzati dall’impresa) e registrati in contabilità tra le immobilizzazioni;
«beni merce», cioè registrati tra le rimanenze di magazzino;
«patrimoniali», cioè le «abitazioni patrimonio» dell’articolo 90 del Tuir, le quali sono immobilizzate, non strumentali, né per natura e né per destinazione (ad esempio, perché locate o non utilizzate).
La prima novità riguarda gli immobili delle imprese locati a terzi, per i quali i due bonus spettano, anche al proprietario/locatore, che solitamente è il soggetto che compie l’intervento, sopportando il costo.
Come prima il conduttore può beneficiarne, sempreché sostenga le spese e in base alla «previsione negoziale» del contratto di locazione.
L’altra novità è riferita ai beni merce.
Anche le imprese che hanno registrato i fabbricati tra il magazzino, potranno rinnovarli, detraendo dall’IRPEF o dall’IRES per queste spese.
Per i soggetti IVA , l’eventuale IVA esposta in fattura (ad esempio, per gli acquisti con posa in opera, esclusi dal reverse charge) o l’imposta registrata nel registro IVA delle fatture passive in reverse charge (ad esempio, per la coibentazione della facciata ), può essere generalmente detratta.
Le percentuali delle detrazioni IRPEF o IRES sui lavori spettano sugli «importi rimasti a carico del contribuente», quindi, se un’impresa o un professionista detrae l’Iva dell’investimento effettuato, l’imposta non può essere considerata un importo rimasto a carico della stessa.
Se i soggetti IVA non possono detrarre l’IVA, questa costituisce un elemento accessorio del costo dell’investimento e va cumulato allo stesso, per il calcolo della detrazione IRPEF o IRES .
Ciò può accadere, ad esempio, quando l’indetraibilità, alternativamente:
è oggettiva (articolo 19 bis1, DPR 633/72; circolare 90/E/2001), come, ad esempio, per i lavori edili su un’abitazione immobilizzata;
dovuta dalla dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti dell’articolo 36-bis, DPR 633/72;
è causata dal pro-rata di detraibilità pari a zero, a seguito dell’assenza di operazioni imponibili (risoluzione 297/E/2002) ovvero anche diverso da zero (circolare Assonime 30/2002, pag. 51).