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DUE NORME INDIVIDUANO IL CONCETTO DI EDIFICIO IN MODO DIVERSO

Difficilmente è possibile beneficiare del superbonus del 110% sugli interventi edili effettuati sulle singole unità immobiliari facenti parte di condomìni (appartamenti, uffici o negozi).
In questi casi, i possessori o i detentori, se persone fisiche (non imprenditori o professionisti) possono effettuare solo l’intervento «trainante» dell’«isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo».
Il DL 34/2020 non definisce cosa intenda, a questi fini, per edificio. Secondo la voce 32 dell’allegato A al DPCM del 20 Ottobre 2016, l’«edificio» è l’intero condomìnio (fabbricato cielo-terra), pertanto, i lavori sulla singola unità immobiliare difficilmente raggiungono il 25% «dell’involucro dell’intero edificio» (FAQ MISE del 1° Agosto 2016, numero 2.13).
Secondo l’Articolo 2 del DLGS 192/2005, invece, il termine edificio «può riferirsi» anche alla singola unità immobiliare.
In questo caso, quindi, si può tentare di raggiungere l’isolamento termico del 25% della singola unità immobiliare ad esempio, con l’isolamento dall’interno, ricordando però che si deve sempre ottenere il «miglioramento di almeno due classi energetiche» della singola unità immobiliare «ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta».