CAPPOTTO E COLORE ALLE FACCIATE DUE CHANCE AD ALTO IMPATTO
L’INCENTIVO DEL 90% SPETTA SULL’ INTERA SPESA 2020 ED E’ SOGGETTO A MINORI CONDIZIONI
Le persone fisiche che sostengono interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici giocano con le detrazioni fiscali su due fronti.
Il primo (Articolo 1, Commi da 219 a 224 della Legge di Bilancio 2020), è il bonus facciate che consente una detrazione dall’imposta lorda del 90% delle spese sostenute per recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, in zona A o B del DM 1444/1968.
Il secondo (Articolo 119, Comma 1, Lettera a del DL Rilancio) dà una detrazione dall’imposta lorda per il 110% della spesa per isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, se interessano più del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro dell’edificio.
Se l’intervento soddisfa tutti gli ulteriori requisiti dell’Articolo 119 (miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, conseguimento della classe energetica più alta, intervento su edificio non unifamiliare o unifamiliare che sia abitazione principale eccetera), si può avere la detrazione del 110% in metà tempo (5 anni).
Tra le due opzioni, la prima è meno complessa: ha condizioni meno rigide e non prevede limiti massimi di detrazione né di spesa ammissibile, quindi il 90% spetta sull’intera spesa sostenuta nel 2020 rimasta a carico.
LA PLATEA
Il bonus facciate interessa residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui siano titolari (persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d’impresa).
Mentre però, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi, per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali) occorre aver riguardo al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, per le imprese individuali, per società ed enti commerciali,occorrerà far riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2020, indipendentemente dalla data dei pagamenti.
GLI INTERVENTI
La detrazione è ammessa per spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della «facciata esterna», realizzati su edifici esistenti, parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 Aprile 1968, n. 1444.
Con circolare n. 2/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione non spetta per i lavori di demolizione e ricostruzione in quanto inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia».
Sono ammessi al beneficio la semplice pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, su balconi, ornamenti o fregi e gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Non agevolabili i lavori sulle facciate interne a meno che non siano visibili da strada o suolo a uso pubblico.