ATTENZIONE ALLE REGOLE LOCALI PER EVITARE PROBLEMI CON LA NUOVA DEFINIZIONE
In materia di superbonus si dovrà prestare grande attenzione alle differenti legislazioni regionali , con requisiti specifici e propri format di Attestati di Prestazione Energetica (gli APE).
Le Regioni possono infatti legiferare in modo autonomo , seppur all’interno di un quadro nazionale.
Questo quadro è stato definito dal DLGS 192/05 , con successive integrazioni .
A livello nazionale , la relazione di conformità in materia di efficienza energetica deve essere presentata dal proprietario dell’edificio o da chi ne ha titolo , contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi , o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo .
All’interno della relazione , indipendentemente dal fatto che si tratti di lavori su parti condominiali o su parti private , devono essere presenti tutti gli interventi (trainanti e trainati) che , svolti in modo congiunto , danno la possibilità di compiere il duplice salto di classe energetico , essenziale per il 110%.
I lavori dovranno essere chiusi dalla conformità asseverata dal direttore lavori , che attesterà che quanto è stato realizzato è conforme al progetto e alle sue varianti .
Inoltre , sempre per specifica previsione dell’Articolo 8 del DLGS 192/05 , il direttore Lavori sarà chiamato ad asseverare anche l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato , consegnando tutta la documentazione al Comune .
In assenza di questa documentazione , la fine lavori è inefficace e , conseguentemente , non si può fruire della detrazione .
Per testimoniare il duplice salto sarà necessario produrre prima e dopo l’intervento l’APE dell’intero edificio , definito “convenzionale”, appositamente predisposto ed utilizzabile esclusivamente a fini fiscali da un tecnico abilitato , dal progettista o dal direttore dei lavori .
Tuttavia , qualora ci siano interventi “trainati” anche sulle parti private , dovrà essere prodotto un APE “ordinario” (ante e post) anche per ciascuna unità immobiliare che godrà del superbonus : questi documenti , a differenza dell’APE prodotto per l’intero edificio , dovranno essere trasmessi alla Regione di competenza e , quindi , prodotti e firmati da un certificatore abilitato ed iscritto negli specifici elenchi regionali .
Chi redige l’APE convenzionale potrebbe non poter redigere gli APE ordinari (in quanto non iscritto nell’elenco dei certificatori energetici di una Regione) , mentre chi redige gli APE ordinari potrebbe essere un certificatore non iscritto a un Ordine o a un Collegio , e quindi impossibilitato a produrre l’APE “convenzionale”.
Peraltro , operando su unità immobiliari private, dovrà essere specificatamente incaricato dal singolo committente , utilizzatore dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento “trainato”.
Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalle legislazioni vigenti a livello regionale in materia di efficienza energetica .
Ci sono Regioni che hanno aggiunto verifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal DM 26/06/2015 .
Questo implica che per poter godere della stessa detrazione , a livello nazionale, si potrebbe dover effettuare differenti verifiche .
Diventa quindi fondamentale verificare caso per caso : il rischio , da evitare per non incorrere nella perdita delle detrazioni , è di effettuare un intervento conforme ai requisiti nazionali , ma non a quelli specifici regionali .
Deve poi essere ricordate che , qualora tra gli interventi trainati o trainanti ci sia l’installazione di un nuovo impianto o di un nuovo generatore di calore centralizzato , dovrà essere aggiornato anche il Libretto di impianto di climatizzazione .
Anche in questo caso , ogni Regione richiede l’iscrizione al proprio portale , con una specifica procedura .