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In qualunque operazione, il cui svolgimento avviene in bilico o in quota (da un’altezza minima di 2 metri), diventa necessario dotarsi di sistemi anticaduta, in grado di mettere il lavoratore in completa sicurezza, sconfessando l’alto grado di rischio di incidente.
La Lombardia, assieme ad altre regione italiane, ha imposto il posizionamento di sistemi e dispositivi anticaduta. Il decreto 119 del 14 gennaio 2009 stabilisce «le disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi caduta dall’alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile», che si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, industriale, agricolo, commerciale, etc.), «nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura».
Inoltre, «l’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione» della stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano gli interventi, per le persone presenti all’interno dell’edificio e per quelle che ci gravitano attorno.

Il Decreto legislativo 81/2008 invece impone l’obbligo di svolgere i lavori in quota nella più completa sicurezza servendosi di impalcature, ponteggi o sistemi di ancoraggio.
Sicuramente il sistema di ancoraggio più pratico, diffuso, stabile e maggiormente affidabile sono le linee di vita.
Secondo la norma UNI EN 795 le linee di vita sono «un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quali si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini».
L’installazione delle linee di vita è quella maggiormente consigliata dalle aziende specializzate di settore poiché qualunque intervento in altezza, anche semplice – una pulizia dei canali di gronda e pluviali, la sostituzione di tegole ammalorate, il posizionamento di un’antenna, etc. – diventerebbe estremamente costoso.
Il tecnico abilitato e certificato a compiere operazioni di questa tipologia, anziché salire sul tetto e agganciarsi al cavo in acciaio della linea di vita stabile, dovrebbe ad esempio allestire un ponteggio ogni volta ad hoc, a cifre esorbitanti. Oppure realizzare ancoraggi temporanei che, al termine del lavoro, dovrebbe smontare e il cui costo graverebbe chiaramente sul complesso condominiale.

Le azioni penali e civili, laddove emergano violazioni o deficienze relativamente alle normative vigenti, possono coinvolgere ogni responsabile di immobile (amministratore di condomino o proprietario), il datore di lavoro, dirigenti e preposti.

Per approfondimenti: http://www.sicurcond.it/linee-di-vita/