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LA STRUTTURA DELL’INCENTIVO RENDE DI FATTO IRRILEVANTE LA CLASSIFICAZIONE SISMICA

La classificazione sismica diventa irrilevante ai fini fiscali .
È l’effetto delle nuove norme in materia di superbonus , dopo il passaggio parlamentare della legge di conversione del Decreto Rilancio .
Il 110% archivia , infatti, il modello degli incentivi parametrati ai salti di classe nella sicurezza complessiva dell’edificio (introdotto dal vecchio sismabonus), per preferire un modello piatto , che premia allo stesso modo tutte le operazioni di messa in sicurezza antisismica .
Il Comma 4 dell’Articolo 119 del Decreto Rilancio introduce una detrazione del 110% per le spese relative a interventi antisismici , nel periodo che va da luglio 2020 a dicembre 2021 .
Questa detrazione si applicherà in modo indifferenziato a tutte le ipotesi previste finora dal sismabonus, compresa quella che non richiede la classificazione sismica, attualmente incentivata al 50 per cento .
Si tratta , nello specifico, degli interventi di messa in sicurezza su parti strutturali degli edifici avviati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) .
Sono opere attualmente incentivate al 50% che , in base alla formulazione del nuovo incentivo , ora passano in blocco al 110 per cento .
Questo rende , nella sostanza, quasi irrilevante il richiamo alle norme successive in materia di sisma bonus , nelle quali si fa riferimento agli interventi che consentono di ottenere il salto di una o due classi di rischio .
Con il vecchio assetto , questo salto portava a ottenere un premio fino all’85 per cento .
Adesso , invece , non sarà necessario dimostrare questo salto perché, in ogni caso, si potrà ottenere lo sconto massimo .
Questo non significa che qualsiasi intervento rientrerà nel perimetro della messa in sicurezza antisismica .
L’efficacia degli interventi – come ricorda lo stesso articolo 119 – andrà asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale , della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico .
Bisognerà , però , genericamente attestare l’efficacia , senza spiegare nel dettaglio qual è il livello di miglioramento ottenuto, come succedeva con la vecchia classificazione .
La diagnosi andrà , come avviene ora , allegata al titolo abilitativo con il quale si chiede al Comune l’autorizzazione dell’intervento .
E avrà una struttura simile alla vecchia classificazione , come dice il richiamo al decreto del Mit 58/2017 .
La sua validità sarà , quindi , più legata agli aspetti amministrativi che a quelli fiscali .
Da questo assetto , comunque, potrebbero derivare diverse conseguenze negative .