SUPERBONUS IL TRAINANTE GUIDA IL CALENDARIO DEGLI ALTRI LAVORI
LIMITI STRETTAMENTE CONNESI PER LE DUE TIPOLOGIE DI INTERVENTI INCENTIVATI
DA CONSIDERARE IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2021 E LA DATA DELLA FINE LAVORI
Calendario da studiare . Gli incroci tra interventi trainati e trainanti nel quadro del 110% andranno programmati in maniera precisa, per evitare sorprese negative .
Ora che tutto (o quasi) è pronto per il superbonus introdotto dal Decreto Rilancio (Dl 34/2020) , diventa quanto mai importante avere ben chiari i tempi dell’intervento.
LE REGOLE GENERALI
Si cominci dalle norme di riferimento, secondo cui:
la detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021(Articolo 119 Comma 1 del Dl n. 34/2020) .
Per IACP e simili , invece , il termine è il 30 Giugno del 2022 ;
le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione sono attivabili per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (Articolo 121, comma 1);
le date delle spese sostenute per gli interventi trainati per i quali si vuole fruire del 110% devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti .
Laddove sia possibile , inoltre , questi interventi devono essere inseriti nella medesima relazione tecnica (articolo 2, comma 5 del decreto MISE 6 Agosto 2020).
COSA DICE LA CIRCOLARE
La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate ha coordinato queste disposizioni prevedendo che:
le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione ;
le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti .
Pertanto , sostiene l’Aagenzia delle Entrate , se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cosiddetto “cappotto termico” o per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a Marzo 2020 , in quanto tali non ammesse al superbonus , non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) , anche se i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni che stiamo analizzando . Ad esempio , a Settembre 2020.
Entrambe le spese potranno essere oggetto di cessione del credito (e quella da sostenere il prossimo settembre anche dello sconto in fattura) , ma partendo da una detrazione calcolata con le aliquote specifiche dei singoli interventi e non applicando il 110% .
LE CONCLUSIONI
Quindi si dovrebbe concludere che:
se l’intervento trainante è terminato entro il 30 Giugno 2020 o inizierà nel 2022 , pagamenti parziali intervenuti nel periodo agevolato potrebbero teoricamente fruire del 110% (da risolvere i problemi di asseverazione e dei requisiti tecnici), ma il superbonus non può estendersi agli interventi trainati, in qualunque momento siano eseguiti ;
per chi ha in corso un intervento trainante, le spese dell’intervento trainato non devono essere sostenute dopo la fine lavori del trainante né , ovviamente , dopo il 31 Dicembre 2021;
non sembra esserci alcun ordine di priorità, nel senso che, una volta che siano rispettati i limiti di cui sopra, è possibile pagare prima tutte le spese dell’intervento trainante e poi quelle dei lavori trainati o viceversa . Altrimenti, è anche possibile alternare i pagamenti.
IL SISMABONUS
Particolare attenzione, sotto l’aspetto della tempistica, andrà rivolta al cosiddetto «sismabonus acquisti» (comma 1-septies dell’Articolo 16 del DL n. 63/2013), dal momento che in questo caso le spese riguardano l’acquisto di immobili che l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare ha demolito e ricostruito con interventi antisismici, entro 18 mesi dal termine dei lavori .
Queste considerazioni riguardano soprattutto le persone fisiche, i professionisti, i condomìni e gli enti non commerciali, che seguono il criterio di cassa, mentre per le imprese (comprese quelle in contabilità semplificata, dal momento che la Circolare n. 24/E conferma la risposta ad interpello n. 14/2019 e supera la precedente n. 46/2018) si seguono le differenti regole di competenza dettate dall’Articolo 109 TUIR.