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MOLTE ECCEZIONI DA CONSIDERARE: L’ADEMPIMENTO RIGUARDA SOLO IL BONUS AL 110%

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione , i contribuenti per gli interventi che danno diritto al 110% possono sfrutturare altre strade: lo sconto in fattura, facendosi così riconoscere immediatamente il beneficio, e la cessione del credito di imposta, con facoltà di trasferimento successivo a terzi.
Ci sono, però, degli elementi da considerare attentamente nel fuzionamento di questo meccanismo.
A questo scopo, infatti, l’Articolo 119, Comma 11 del Decreto Rilancio impone al contribuente di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi che sono ammessi al bonus del 110%: efficientamento energetico, misure antisismiche, colonnine di ricarica e fotovoltaico.
La norma fa esplicitamente riferimento al Visto di Conformità apposto sulle Dichiarazioni Fiscali dai professionisti abilitati e dai CAF (Articolo 35 del DLGS 241/1997).
Dalla lettura congiunta degli Articoli 121 e 119, Comma 11 del DL 34/2020 emerge che il visto di conformità è richiesto soltanto in caso di opzione, da parte del contribuente, per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta cedibile a terzi, oppure per lo sconto in fattura.
Pertanto, se il contribuente sceglie di mantenere la detrazione del 110% e di utilizzarla, secondo il piano di rateazione previsto dal Comma 1 dello stesso articolo 119 in cinque quote annuali di pari importo, allora il visto di conformità non è richiesto.
Inoltre, quest’ultimo non è richiesto al di fuori della detrazione del 110%, ovvero per gli altri interventi che l’Articolo 121, Comma 2 del Dl 34/2020 ammette alla facoltà di opzione per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta cedibile a terzi o per lo sconto in fattura:
si tratta degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’Articolo 16-bis Comma 1, Lettere a) e b), TUIR (detrazione 50%);
efficienza energetica di cui all’articolo 14 del DL 63/2013 (detrazione 50-65%);
adozione di misure antisismiche di cui all’Articolo 16, Commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 (detrazione 50-85%);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’Articolo 1, Comma 219, della Legge 160/2019 (detrazione 90%);
installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR (detrazione 50%); installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del Dl 63/2013 (detrazione 50%).
In base all’Articolo 119, Comma 15, del DL 34/2020, rientrano tra le spese detraibili per gli interventi al 110% quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità.
Fatta salva una diversa interpretazione ufficiale, sebbene l’Articolo 119, Comma 14 del DL 34/2020 stabilisca delle specifiche e pesanti sanzioni «a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli», si ritiene che queste ultime siano riferibili ai tecnici abilitati alle asseverazioni “edilizie” di cui al precedente Comma 13, mentre le sanzioni applicabili in caso di infedeltà del visto di conformità dovrebbero essere quelle stabilite dalla specifica disciplina dei visti di cui al DLGS 241/1997 e, in particolare, al suo Articolo 39.